IMPRESA 4.0 – La Legge di Bilancio 2018 proroga di 1 anno le condizioni per l’iperammortamento
Il Piano Nazionale Impresa 4.0, le cui agevolazioni sono state approvate con la Legge di Bilancio 2017 e con successivi emendamenti previsti dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) approvata del Parlamento e in vigore dal 01.01.2018, prevede una serie di incentivi fiscali per le imprese che investono in tecnologia e digitalizzazione.
Con l’entrata in vigore della Legge 205/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 302 del 29 dicembre 2017, vengono infatti prorogati gli incentivi del super e dell’iperammortamento per il piano INDUSTRIA 4.0, oggi IMPRESA 4.0.
Tra le varie misure è previsto anche l’ampliamento dei beni immateriali presenti nell’allegato B della Legge 232/2016, per i quali le imprese che effettuano investimenti in iperammortamento, possono beneficiare di un ulteriore incentivo del 40%. Tali beni possono essere non correlati al funzionamento dello specifico bene materiale oggetto di incentivi per l’iperammortamento come precisato nella Circolare 4/E/2017 a firma dell’Agenzia delle Entrate e del MISE.
A partire dal 2018, quindi, i beni aggiunti allegato B della Legge 232/2016 sono:
- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).
Nella Legge di Bilancio 2018 si proroga quindi la possibilità di fruizione dei benefici dell’iperammortamento e della maggiorazione per i beni immateriali strumentali fino al 31 Dicembre 2018, ovvero al 31/12/2019 qualora almeno il 20% del costo di acquisizione sia stato versato entro il 31/12/2018. Per ottenere i benefici fiscali l’impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all’articolo 1 comma 11 della legge 232/2016 che prevede, per i beni aventi un costo di acquisizione superiore a 500.000,00 euro, la redazione di una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito tecnico industriale, iscritti nei rispettivi albi professionali, o da un attestato di conformità rilasciato da un Ente di Certificazione accreditato.